Accordo›Titolo V
Art. 34
Cooperazione in materia di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo
In vigore dal 21 giu 2016
Cooperazione in materia di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo
1. Le parti concordano sulla necessità di adoperarsi e collaborare onde evitare che i loro sistemi finanziari e determinate imprese e professioni non finanziarie siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di tutte le attività illecite, come il traffico di droga e la corruzione.
2. Le parti due convengono di promuovere l'assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione delle normative e dell'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo.
In particolare, la cooperazione consente lo scambio delle pertinenti informazioni nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di misure appropriate per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle adottate dall'Unione e dagli organi internazionali che operano nel settore, come la task force "Azione finanziaria" (FATF).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-34