Accordo›Titolo VI
Art. 36
Cooperazione nel settore dei servizi finanziari
In vigore dal 21 giu 2016
Cooperazione nel settore dei servizi finanziari
1. Le parti convengono di armonizzare maggiormente le norme e gli standard comuni e di intensificare la cooperazione per migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario.
2. Le parti collaborano per sviluppare il quadro normativo, le infrastrutture e le risorse umane e per introdurre il governo societario e i principi contabili internazionali nel mercato dei capitali della Mongolia nell'ambito della cooperazione bilaterale conformemente al GATS e al documento dell'OMC relativo al'impegno per un'intesa comune nel settore dei servizi finanziari.
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