Art. 36 · Cooperazione nel settore dei servizi finanziari
AccordoTitolo VI

Art. 36

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Cooperazione nel settore dei servizi finanziari

In vigore dal 21 giu 2016
Cooperazione nel settore dei servizi finanziari 1. Le parti convengono di armonizzare maggiormente le norme e gli standard comuni e di intensificare la cooperazione per migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario. 2. Le parti collaborano per sviluppare il quadro normativo, le infrastrutture e le risorse umane e per introdurre il governo societario e i principi contabili internazionali nel mercato dei capitali della Mongolia nell'ambito della cooperazione bilaterale conformemente al GATS e al documento dell'OMC relativo al'impegno per un'intesa comune nel settore dei servizi finanziari.
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