AccordoTitolo VI

Art. 40

Turismo

In vigore dal 21 giu 2016
Turismo 1. Ispirandosi al Codice etico mondiale per il turismo dell'Organizzazione mondiale del turismo e ai principi di sostenibilità alla base del processo "Agenda 21 locale", le parti intendono intensificare lo scambio di informazioni e stabilire le migliori prassi onde garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo. 2. Le parti convengono di intensificare la cooperazione per tutelare e ottimizzare il potenziale del patrimonio naturale e culturale, attenuando l'impatto negativo del turismo e aumentando il contributo positivo dell'attività turistica allo sviluppo sostenibile delle comunità locali, in particolare promuovendo l'ecoturismo, nel rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali e indigene, e migliorando la formazione nel settore turistico.
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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-40

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Turismo (Art. 40 Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo