Accordo›Titolo VI
Art. 41
Società dell'informazione
In vigore dal 21 giu 2016
Società dell'informazione
1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono elementi essenziali della società moderna di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le parti si impegnano a scambiarsi opinioni sulle rispettive politiche in materia onde promuovere lo sviluppo economico.
2. La cooperazione in questo settore si incentra, tra l'altro, sui seguenti aspetti:
a) partecipazione al dialogo regionale globale sui diversi aspetti della società dell'informazione, in particolare le politiche e le normative sulle comunicazioni elettroniche, compreso il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della privacy e dei dati personali e l'indipendenza e l'efficienza dell'organismo di regolamentazione;
b) interconnessione e interoperabilità delle reti e dei servizi delle parti e dell'Asia;
c) standardizzazione e diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
d) promozione della cooperazione tra le parti in materia di ricerca sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
e) cooperazione nel settore della televisione digitale, compreso lo scambio di esperienze in materia di diffusione, aspetti normativi e, in particolare, gestione dello spettro e ricerca;
f) cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca comuni sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
g) aspetti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione connessi alla sicurezza e alla lotta contro la cibercriminalità;
h) valutazione della conformità delle telecomunicazioni, ivi incluse le attrezzature radio;
i) cooperazione per lo sviluppo della rete a banda larga;
j) scambi di informazioni sulla politica di concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-41