Accordo›Titolo VI
Art. 37
Dialogo in materia di politica economica
In vigore dal 21 giu 2016
Dialogo in materia di politica economica
1. Le parti convengono di collaborare per la promozione dello scambio di informazioni sulle rispettive tendenze e politiche economiche e per la condivisione di esperienze sul coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economiche regionali.
2. Le parti si impegnano ad approfondire il dialogo tra le rispettive autorità su questioni economiche stabilite di comune accordo, che possono includere la politica monetaria, la politica tributaria, compresa la tassazione delle imprese, le finanze pubbliche, la stabilizzazione macroeconomica e il debito estero.
3. Le parti collaborano e promuovono la comprensione reciproca in materia di diversificazione economica e sviluppo industriale.
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