Accordo›Titolo V
Art. 32
Cooperazione in materia di lotta agli stupefacenti
In vigore dal 21 giu 2016
Cooperazione in materia di lotta agli stupefacenti
1. Le parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata mediante un coordinamento efficace tra le autorità competenti, anche in materia di sanità, giustizia, dogane e affari interni e le autorità di altri settori pertinenti, onde ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di stupefacenti e tenendo debitamente conto dei diritti umani. Tale cooperazione mira anche a ridurre i danni causati dalla droga, a contrastare la produzione, il traffico e fuso di droghe sintetiche e a prevenire in modo più efficace la diversione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.
2. Le parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire i suddetti obiettivi. Le azioni si fondano su principi stabiliti di comune accordo, in linea con le pertinenti convenzioni internazionali, con la Dichiarazione politica e con la Dichiarazione speciale sui principi fondamentali della riduzione della domanda di droga, approvate nel giugno 1998 dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS) sulla droga, e con la Dichiarazione politica e il Piano d'azione, adottati nel marzo 2009 in occasione della 52a sessione della commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite.
3. La cooperazione tra le parti comprende l'assistenza tecnica e amministrativa, in particolare nei seguenti settori: elaborazione della legislazione e delle politiche nazionali; creazione di enti e centri di informazione nazionali; sostegno alle azioni della società civile in materia di droga e agli sforzi per ridurre la domanda di stupefacenti e gli effetti nocivi da essi causati; formazione del personale; ricerca sugli stupefacenti; prevenzione della diversione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le parti possono concordare l'inclusione di altri settori.
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