Accordo›Titolo V
Art. 31
Cooperazione in materia di migrazione
In vigore dal 21 giu 2016
Cooperazione in materia di migrazione
1. Le parti istituiscono una cooperazione volta a prevenire l'immigrazione clandestina e la presenza irregolare dei loro cittadini nel territorio dell'altra Parte.
2. Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire l'immigrazione clandestina, le parti convengono di riammettere, senza ritardi indebiti, i propri cittadini che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni in vigore per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio dell'altra parte. A tal fine, le parti forniranno ai propri cittadini documenti d'identità adeguati. Se la persona da riammettere non è in possesso di alcun documento o non dispone di altre prove a tal fine, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dello Stato membro interessato o della Mongolia, su richiesta della Mongolia o dello Stato membro interessato, dispongono quanto necessario per interrogare la persona da riammettere al fine di accertarne la cittadinanza.
3. L'UE contribuirà finanziariamente all'applicazione di questa intesa mediante gli strumenti di cooperazione bilaterale pertinenti.
4. Le parti convengono di negoziare, su richiesta di una di esse, un accordo tra l'UE e la Mongolia che disciplini gli obblighi specifici in materia di riammissione dei loro cittadini, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.
Storico versioni
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