Accordo›Titolo V
Art. 29
Stato di diritto e cooperazione giudiziaria
In vigore dal 21 giu 2016
Stato di diritto e cooperazione giudiziaria
1. Nella loro cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, le parti attribuiscono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli per quanto riguarda, in particolare, i settori dell'applicazione della legge e dell'amministrazione della giustizia.
2. La cooperazione fra le parti comprenderà anche scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione. Le parti si adoperano per sviluppare l'assistenza giudiziaria reciproca nell'ambito del quadro giuridico esistente.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-29