Accordo›Titolo VI
Art. 43
Cooperazione scientifica e tecnologica
In vigore dal 21 giu 2016
Cooperazione scientifica e tecnologica
1. Le parti convengono di collaborare in materia di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico (RST) nei settori di interesse e vantaggio reciproci.
2. Tale cooperazione si propone di:
a) favorire lo scambio di informazioni e la condivisione del know-how in ambito scientifico e tecnologico, anche sull'attuazione di politiche e programmi;
b) promuovere partenariati di ricerca tra le comunità scientifiche, i centri di ricerca, le università e i settori industriali delle parti;
c) favorire la formazione e la mobilità dei ricercatori;
d) incentivare la partecipazione dei loro rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori industriali, comprese le piccole e medie imprese, ai rispettivi programmi di RST.
3. La cooperazione può consistere in progetti di ricerca comuni e scambi, riunioni e formazione dei ricercatori nel quadro di programmi di formazione, di mobilità e di scambio internazionali, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca, dell'apprendimento e delle migliori pratiche.
4. Queste attività di cooperazione si svolgono in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di entrambe le parti.
Tali attività sono incentrate sui principi di reciprocità, parità di trattamento e vantaggio reciproco e garantiscono una tutela adeguata della proprietà intellettuale.
5. Le parti convengono di profondere il massimo impegno per sensibilizzare maggiormente il pubblico circa le possibilità offerte dai rispettivi programmi di cooperazione scientifica e tecnologica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-43