AccordoTitolo VI

Art. 48

Agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale

In vigore dal 21 giu 2016
Agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale Le parti convengono di incoraggiare il dialogo in materia di agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale. Le parti si scambieranno informazioni e svilupperanno contatti sui seguenti aspetti: a) politica agricola e situazione generale dell'alimentazione e dell'agricoltura in ambito internazionale; b) possibilità di agevolare il commercio di piante, animali e prodotti dell'allevamento, ai fini di un ulteriore sviluppo delle industrie leggere nel settore rurale; c) benessere degli animali; d) politica di sviluppo rurale; e) scambi di esperienze e reti di cooperazione tra agenti o operatori economici locali in settori specifici come la ricerca e il trasferimento di tecnologia; f) politica sanitaria e norme di qualità applicate alle piante, agli animali e all'allevamento, in particolare le indicazioni geografiche protette; g) proposte e iniziative di cooperazione presentate alle organizzazioni agricole internazionali; h) sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente, ivi compresi la produzione vegetale, i biocombustibili e il trasferimento di biotecnologia; i) protezione delle varietà vegetali, tecnologia delle sementi e biotecnologia agricola; j) sviluppo di banche dati e reti di informazione sull'agricoltura e l'allevamento; k) formazione nel settore agricolo e veterinario.
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Agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale (Art. 48 Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo