Accordo›Titolo VI
Art. 48
Agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale
In vigore dal 21 giu 2016
Agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale
Le parti convengono di incoraggiare il dialogo in materia di agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale. Le parti si scambieranno informazioni e svilupperanno contatti sui seguenti aspetti:
a) politica agricola e situazione generale dell'alimentazione e dell'agricoltura in ambito internazionale;
b) possibilità di agevolare il commercio di piante, animali e prodotti dell'allevamento, ai fini di un ulteriore sviluppo delle industrie leggere nel settore rurale;
c) benessere degli animali;
d) politica di sviluppo rurale;
e) scambi di esperienze e reti di cooperazione tra agenti o operatori economici locali in settori specifici come la ricerca e il trasferimento di tecnologia;
f) politica sanitaria e norme di qualità applicate alle piante, agli animali e all'allevamento, in particolare le indicazioni geografiche protette;
g) proposte e iniziative di cooperazione presentate alle organizzazioni agricole internazionali;
h) sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente, ivi compresi la produzione vegetale, i biocombustibili e il trasferimento di biotecnologia;
i) protezione delle varietà vegetali, tecnologia delle sementi e biotecnologia agricola;
j) sviluppo di banche dati e reti di informazione sull'agricoltura e l'allevamento;
k) formazione nel settore agricolo e veterinario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-48