Accordo›Titolo VI
Art. 52
Società civile
In vigore dal 21 giu 2016
Società civile
1. Le parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale della società civile organizzata, in particolare le università, nel processo di dialogo e di cooperazione previsto dal presente accordo e convengono di promuovere un dialogo reale con la società civile organizzata onde garantirne l'effettiva partecipazione.
2. Fatte salve le disposizioni di legge e le regole amministrative di ciascuna parte, la società civile organizzata può:
a) partecipare al processo di definizione delle politiche a livello nazionale, nel rispetto dei principi democratici;
b) essere informata e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, segnatamente nelle aree di pertinenza, in tutte le fasi del processo di elaborazione;
c) ricevere risorse finanziarie, compatibilmente con le norme interne di ciascuna Parte, e un sostegno per potenziare la propria capacità nei settori chiave;
d) partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori di pertinenza.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-52