Accordo›Titolo IX
Art. 57
Clausola evolutiva
In vigore dal 21 giu 2016
Clausola evolutiva
1. Le parti possono estendere di concerto il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche integrandolo mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici.
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, ciascuna parte può proporre di estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nella sua attuazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-57