AccordoTitolo IX

Art. 57

Clausola evolutiva

In vigore dal 21 giu 2016
Clausola evolutiva 1. Le parti possono estendere di concerto il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche integrandolo mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici. 2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, ciascuna parte può proporre di estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nella sua attuazione.
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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-57

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Clausola evolutiva (Art. 57 Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo