Accordo›Titolo VI
Art. 54
Cooperazione in materia di gestione del rischio di catastrofi
In vigore dal 21 giu 2016
Cooperazione in materia di gestione del rischio di catastrofi
1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di gestione del rischio di catastrofi per continuare a definire e attuare misure volte a ridurre i rischi per le comunità e a gestire le conseguenze delle catastrofi naturali a tutti i livelli della società. È opportuno riservare particolare attenzione ad azioni preventive e ad un approccio proattivo nella gestione dei pericoli e dei rischi per ridurre le minacce e le vulnerabilità connesse alle catastrofi naturali.
2. La cooperazione in questo campo è incentrata sui seguenti elementi di programma:
a) riduzione o prevenzione del rischio di catastrofi e attenuazione delle relative conseguenze:
b) ricorso alla gestione delle conoscenze, all'innovazione, alla ricerca e all'istruzione per creare una cultura della sicurezza e una capacità di resistenza a tutti i livelli;
c) preparazione alle catastrofi;
d) elaborazione di politiche, sviluppo della capacità istituzionale e creazione di un consenso per la gestione delle catastrofi;
e) risposta alle catastrofi;
f) valutazione e monitoraggio dei rischi di catastrofi.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-54