AccordoTitolo IX

Art. 59

Adempimento degli obblighi

In vigore dal 21 giu 2016
Adempimento degli obblighi 1. Ciascuna parte può deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Se una parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dal presente accordo può prendere le misure del caso. 3. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per le parti. 4. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure vengono comunicate senza indugio all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni in sede di comitato misto. 5. Le parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, per "casi particolarmente urgenti" ai sensi del paragrafo 3 si intendono i casi di violazione sostanziale dell'accordo a opera di una delle parti. Una violazione sostanziale dell'accordo consiste: i) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale; o ii) in una violazione di elementi essenziali dell'accordo, segnatamente l', paragrafo 1, e l'.
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Adempimento degli obblighi (Art. 59 Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo