Accordo›Titolo IX
Art. 63
Entrata in vigore e durata
In vigore dal 21 giu 2016
Entrata in vigore e durata
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie.
2. Il presente accordo, valido per un periodo di cinque anni, è automaticamente prorogato per ulteriori periodi di un anno, a meno che, sei mesi prima della scadenza di uno dei suddetti termini, una parte non comunichi all'altra, per iscritto, l'intenzione di non prorogarlo.
3. Le eventuali modifiche al presente accordo vengono apportate di concerto fra le parti. Tali modifiche diventano effettive solo dopo che l'ultima parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalità necessarie.
4. Qualora una parte applichi alle esportazioni di materie prime un regime commerciale più restrittivo di quello in vigore alla data in cui viene siglato l'accordo, che comporti l'introduzione di nuovi divieti, restrizioni, dazi o oneri di qualsiasi natura non conformi ai requisiti definiti nelle disposizioni pertinenti degli articoli VIII, XI, XX o XXI del GATT 1994, non autorizzati in virtù di una deroga dell'OMC o non approvati dal comitato misto o dal sottocomitato per il commercio e gli investimenti a norma dell', l'altra parte può adottare misure appropriate in conformità dell', paragrafi 3 e 4.
5. Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica di denuncia per iscritto all'altra parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra parte ne ha ricevuto notifica.
Storico versioni
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