Accordo›Titolo IX
Art. 58
Altri accordi
In vigore dal 21 giu 2016
Altri accordi
Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'unione europea, il presente accordo o qualsiasi azione intrapresa ai sensi dello stesso non pregiudica in alcun modo la facoltà degli Stati membri di avviare attività di cooperazione bilaterali o di concludere eventualmente nuovi accordi di partenariato e cooperazione con la Mongolia.
Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle parti nei confronti di terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-58