Accordo›Titolo IX
Art. 60
Strutture
In vigore dal 21 giu 2016
Strutture
Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le due parti convengono di accordare a esperti e funzionari le agevolazioni necessarie per svolgere le rispettive mansioni nell'ambito della cooperazione, in conformità con i regolamenti e le norme interne delle due parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-60