AccordoTitolo VI

Art. 49

Sanità

In vigore dal 21 giu 2016
Sanità 1. Le parti convengono di collaborare in ambito sanitario su aspetti come la riforma del sistema sanitario, le principali malattie trasmissibili e gli altri rischi per la salute, le malattie non trasmissibili e gli accordi sanitari internazionali onde migliorare le condizioni sanitarie e innalzare il livello di salute pubblica. 2. La cooperazione si svolge principalmente mediante: a) programmi globali finalizzati a una riforma sistemica del settore sanitario e miranti a migliorare, tra le altre cose, i sistemi e i servizi sanitari, le condizioni di salute e l'informazione sulla salute; b) attività epidemiologiche congiunte, che comprendano anche la collaborazione intesa a prevenire minacce per la salute quali l'influenza aviaria e pandemica e le altre principali malattie trasmissibili; c) la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili, tramite lo scambio di informazioni e buone pratiche, promuovendo uno stile di vita sano e agendo sui principali fattori che incidono sulla salute come l'alimentazione, la tossicodipendenza, l'alcool e il tabagismo; d) la promozione dell'attuazione di accordi sanitari internazionali quali la convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo e il regolamento sanitario internazionale.
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Sanità (Art. 49 Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo