Accordo›Titolo VI
Art. 49
49 / 65Sanità
In vigore dal 21 giu 2016
Sanità
1. Le parti convengono di collaborare in ambito sanitario su aspetti come la riforma del sistema sanitario, le principali malattie trasmissibili e gli altri rischi per la salute, le malattie non trasmissibili e gli accordi sanitari internazionali onde migliorare le condizioni sanitarie e innalzare il livello di salute pubblica.
2. La cooperazione si svolge principalmente mediante:
a) programmi globali finalizzati a una riforma sistemica del settore sanitario e miranti a migliorare, tra le altre cose, i sistemi e i servizi sanitari, le condizioni di salute e l'informazione sulla salute;
b) attività epidemiologiche congiunte, che comprendano anche la collaborazione intesa a prevenire minacce per la salute quali l'influenza aviaria e pandemica e le altre principali malattie trasmissibili;
c) la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili, tramite lo scambio di informazioni e buone pratiche, promuovendo uno stile di vita sano e agendo sui principali fattori che incidono sulla salute come l'alimentazione, la tossicodipendenza, l'alcool e il tabagismo;
d) la promozione dell'attuazione di accordi sanitari internazionali quali la convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo e il regolamento sanitario internazionale.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-49