Accordo›Titolo VI
Art. 47
Ambiente, cambiamento climatico e risorse naturali
In vigore dal 21 giu 2016
Ambiente, cambiamento climatico e risorse naturali
1. Le parti convengono circa la necessità di salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica quale presupposto dello sviluppo delle generazioni attuali e future.
2. Le parti convengono che la cooperazione in questo settore è intesa a promuovere la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente ai fini dello sviluppo sostenibile. Tutte le attività intraprese dalle parti nel quadro del presente accordo tengono conto delle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e dell'applicazione degli accordi ambientali multilaterali pertinenti.
3. Le parti convengono di collaborare in materia di cambiamento climatico per adattarsi ai suoi effetti negativi, ridurre le emissioni di gas a effetto serra e indirizzare le proprie economie verso una crescita sostenibile a basse emissioni di carbonio. In tale contesto, le parti valuteranno la possibilità di utilizzare i meccanismi del mercato del carbonio.
4. Le parti convengono di collaborare al fine di rendere più efficaci per entrambe le politiche commerciali e ambientali e per promuovere l'integrazione delle considerazioni ambientali in tutti i settori di cooperazione.
5. Le parti si sforzano di proseguire e intensificare la cooperazione nell'ambito dei programmi regionali per la tutela dell'ambiente con l'obiettivo specifico di:
a) promuovere la sensibilizzazione ai temi ambientali e incentivare la partecipazione a livello locale, anche con il coinvolgimento delle comunità indigene e locali, nella tutela dell'ambiente e negli sforzi miranti allo sviluppo sostenibile;
b) affrontare le conseguenze del cambiamento climatico, specialmente per quanto riguarda il suo impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali;
c) sviluppare capacità ai fini della partecipazione e dell'attuazione degli accordi ambientali multilaterali, anche per quanto riguarda la biodiversità, la biosicurezza e i rischi chimici;
d) promuovere e utilizzare tecnologie, prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente, anche mediante l'uso di strumenti normativi ecologicamente validi;
e) migliorare la governance nel settore forestale, compresa la lotta contro il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, e promuovere la gestione sostenibile delle foreste;
f) prevenire i movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti solidi e pericolosi e di prodotti di organismi viventi modificati;
g) migliorare la qualità dell'aria, la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti e la gestione sostenibile delle risorse idriche e dei prodotti chimici e promuovere una produzione e un consumo sostenibili;
h) garantire la tutela e la conservazione del suolo nonché la gestione sostenibile delle terre;
i) garantire una gestione efficace dei parchi nazionali così come la designazione e la protezione delle zone di biodiversità e degli ecosistemi fragili, con la debita considerazione per le comunità locali e indigene che vivono all'interno o nei pressi di queste zone.
6. Le parti favoriscono l'accesso reciproco ai rispettivi programmi in questo settore secondo le modalità specifiche dei programmi stessi:
• creazione della rete di monitoraggio delle riserve idriche e relativa modernizzazione;
a) introduzione della tecnologia di dissalazione e riutilizzazione dell'acqua;
b) sviluppo dell'ecoturismo.
Storico versioni
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