AccordoTitolo VI

Art. 44

Energia

In vigore dal 21 giu 2016
Energia 1. Le parti si sforzano di intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di: a) aumentare la sicurezza energetica, anche diversificando l'approvvigionamento energetico e sviluppando nuove forme di energia sostenibili, innovative e rinnovabili, tra cui i biocarburanti e la biomassa, l'energia eolica e solare e la produzione di energia idroelettrica; sostenere l'elaborazione di quadri strategici atti a creare le condizioni favorevoli per gli investimenti e a garantire pari condizioni concorrenziali in materia di energie rinnovabili e la loro integrazione nei pertinenti settori strategici; b) razionalizzare l'impiego di energia dal punto di vista tanto della domanda che dell'offerta, promuovendo l'efficienza energetica a livello di produzione, trasporto, distribuzione e consumo finale; c) promuovere l'applicazione di norme riconosciute a livello internazionale in materia di sicurezza nucleare, non proliferazione e controlli di sicurezza; d) incentivare il trasferimento di tecnologia finalizzato alla produzione e all'uso sostenibili di energia; e) potenziare la capacità e incentivare gli investimenti in questo settore in base a regole trasparenti, non discriminatorie e compatibili con il mercato. 2. A tal fine, le parti convengono di incentivare i contatti e la ricerca congiunta a reciproco vantaggio, in particolare mediante i pertinenti ambiti regionali e internazionali. Con riferimento all' e alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (WSSD) svoltosi a Johannesburg nel 2002, le parti prendono atto della necessità di esaminare i collegamenti fra l'accesso ai servizi energetici a prezzi abbordabili e lo sviluppo sostenibile. Queste attività possono essere sostenute in collaborazione con l'iniziativa per l'energia dell'Unione europea varata in occasione del WSSD. 3. Gli scambi di materiali nucleari saranno svolti in conformità delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Se necessario, questi scambi sono soggetti alle dispozioni di un accordo specifico da concludere tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Mongolia.
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Energia (Art. 44 Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo