AccordoTitolo VI

Art. 45

Trasporti

In vigore dal 21 giu 2016
Trasporti 1. Le parti convengono di collaborare nei rilevanti settori della politica dei trasporti nell'intento di migliorare le possibilità d'investimento e la circolazione delle merci e dei passeggeri, promuovere la sicurezza aerea, contrastare la pirateria, tutelare l'ambiente e rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto. 2. La cooperazione fra le parti in questo settore è volta a promuovere: a) gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e pratiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne il trasporto urbano e rurale, l'aviazione, l'aspetto logistico dei trasporti e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali, nonché la gestione delle strade, delle ferrovie e degli aeroporti; b) gli aspetti attinenti alla navigazione satellitare, con particolare attenzione alle questioni di comune interesse riguardanti la normativa, il settore industriale e lo sviluppo del mercato. In tale contesto, si terrà conto dei sistemi globali di navigazione satellitare europei EGNOS e Galileo; c) un dialogo sui servizi di trasporto aereo per esaminare lo sviluppo delle relazioni in settori come la sicurezza aerea, l'ambiente, la gestione del traffico aereo, l'applicazione del diritto della concorrenza e la regolamentazione economica del settore del trasporto aereo, in modo da favorire la convergenza normativa e l'eliminazione degli ostacoli all'attività delle imprese. È opportuno incentivare ulteriormente i progetti di cooperazione di comune interesse nel settore dell'aviazione civile. Su queste basi, le parti valuteranno la possibilità di intensificare la cooperazione nel settore dell'aviazione civile; d) la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotti dai trasporti; e) l'applicazione delle norme ambientali e di sicurezza, specie per quanto riguarda il trasporto aereo, in linea con le convenzioni internazionali pertinenti; f) la cooperazione nei consessi internazionali appropriati intesa a una migliore applicazione delle normative internazionali e al conseguimento degli obiettivi indicati nel presente articolo.
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