Art. 45 · Trasporti
AccordoTitolo VI

Art. 45

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Trasporti

In vigore dal 21 giu 2016
Trasporti 1. Le parti convengono di collaborare nei rilevanti settori della politica dei trasporti nell'intento di migliorare le possibilità d'investimento e la circolazione delle merci e dei passeggeri, promuovere la sicurezza aerea, contrastare la pirateria, tutelare l'ambiente e rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto. 2. La cooperazione fra le parti in questo settore è volta a promuovere: a) gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e pratiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne il trasporto urbano e rurale, l'aviazione, l'aspetto logistico dei trasporti e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali, nonché la gestione delle strade, delle ferrovie e degli aeroporti; b) gli aspetti attinenti alla navigazione satellitare, con particolare attenzione alle questioni di comune interesse riguardanti la normativa, il settore industriale e lo sviluppo del mercato. In tale contesto, si terrà conto dei sistemi globali di navigazione satellitare europei EGNOS e Galileo; c) un dialogo sui servizi di trasporto aereo per esaminare lo sviluppo delle relazioni in settori come la sicurezza aerea, l'ambiente, la gestione del traffico aereo, l'applicazione del diritto della concorrenza e la regolamentazione economica del settore del trasporto aereo, in modo da favorire la convergenza normativa e l'eliminazione degli ostacoli all'attività delle imprese. È opportuno incentivare ulteriormente i progetti di cooperazione di comune interesse nel settore dell'aviazione civile. Su queste basi, le parti valuteranno la possibilità di intensificare la cooperazione nel settore dell'aviazione civile; d) la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotti dai trasporti; e) l'applicazione delle norme ambientali e di sicurezza, specie per quanto riguarda il trasporto aereo, in linea con le convenzioni internazionali pertinenti; f) la cooperazione nei consessi internazionali appropriati intesa a una migliore applicazione delle normative internazionali e al conseguimento degli obiettivi indicati nel presente articolo.
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