Art. 57 · Clausola evolutiva
AccordoTitolo IX

Art. 57

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Clausola evolutiva

In vigore dal 21 giu 2016
Clausola evolutiva 1. Le parti possono estendere di concerto il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche integrandolo mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici. 2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, ciascuna parte può proporre di estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nella sua attuazione.
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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-57