AccordoTitolo IV

Art. 23

Appalti pubblici

In vigore dal 21 giu 2016
Appalti pubblici Le parti mirano a definire norme procedurali, comprese opportune disposizioni sulla trasparenza e sui ricorsi, a sostegno della creazione di un sistema efficace in materia di appalti pubblici che promuova il miglior rapporto qualità prezzo nelle commesse pubbliche e agevoli il commercio internazionale. Le parti si adoperano per garantire l'apertura reciproca dei propri mercati degli appalti pubblici, nella prospettiva di un reciproco vantaggio.
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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-23

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Appalti pubblici (Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo