Accordo›Titolo IV
Art. 23
Appalti pubblici
In vigore dal 21 giu 2016
Appalti pubblici
Le parti mirano a definire norme procedurali, comprese opportune disposizioni sulla trasparenza e sui ricorsi, a sostegno della creazione di un sistema efficace in materia di appalti pubblici che promuova il miglior rapporto qualità prezzo nelle commesse pubbliche e agevoli il commercio internazionale.
Le parti si adoperano per garantire l'apertura reciproca dei propri mercati degli appalti pubblici, nella prospettiva di un reciproco vantaggio.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-23