Accordo›Titolo IV
Art. 20
Politica della concorrenza
In vigore dal 21 giu 2016
Politica della concorrenza
Le parti promuovono l'elaborazione e l'applicazione effettive di norme sulla concorrenza e la divulgazione delle informazioni onde migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese che operano sui mercati dell'altra parte. Le parti dovrebbero scambiarsi opinioni sulle questioni connesse a pratiche anticoncorrenziali che potrebbero avere ripercussioni negative sui flussi bilaterali di scambi e di investimento.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-20