AccordoTitolo IV

Art. 19

Investimenti

In vigore dal 21 giu 2016
Investimenti Le parti incentivano maggiori flussi di investimento creando un ambiente più stabile e attraente per gli investimenti reciproci grazie ad un dialogo regolare inteso a una maggiore comprensione e cooperazione in materia, esaminando dispositivi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimento e promuovendo norme stabili, trasparenti, aperte e non discriminatorie per gli investitori.
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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-19

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Investimenti (Art. 19 Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo