Accordo›Titolo IV
Art. 19
Investimenti
In vigore dal 21 giu 2016
Investimenti
Le parti incentivano maggiori flussi di investimento creando un ambiente più stabile e attraente per gli investimenti reciproci grazie ad un dialogo regolare inteso a una maggiore comprensione e cooperazione in materia, esaminando dispositivi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimento e promuovendo norme stabili, trasparenti, aperte e non discriminatorie per gli investitori.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-19