Accordo›Titolo IV
Art. 15
Questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS)
In vigore dal 21 giu 2016
Questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS)
1. Le parti collaborano in merito alle questioni di sicurezza alimentare e sanitarie e fitosanitarie per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nei territori delle parti.
2. Le parti avviano discussioni e scambi di informazioni sulle rispettive misure definite dall'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), dall'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e dalla Commissione del CODEX Alimentarius (Codex).
3. Le parti convengono di migliorare la comprensione e la collaborazione reciproche per quanto riguarda le questioni SPS e il benessere degli animali. Tale potenziamento della capacità è in funzione delle necessità di ciascuna parte ed è effettuato al fine di aiutare tale parte a conformarsi al quadro normativo dell'altra parte.
4. Su richiesta di una di esse, le parti avviano tempestivamente un dialogo sulle questioni SPS onde discutere di queste e di altre questioni urgenti ivi attinenti nell'ambito del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-15