Accordo›Titolo III
Art. 10
Principi generali
In vigore dal 21 giu 2016
Principi generali
1. L'obiettivo principale della cooperazione allo sviluppo è la riduzione della povertà, perseguendo gli obiettivi di sviluppo del millennio nel contesto dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione nell'economia mondiale. Le parti convengono di mantenere un dialogo regolare sulla cooperazione allo sviluppo, in linea con le rispettive priorità e con i settori di reciproco interesse.
2. Le strategie di cooperazione allo sviluppo delle parti mirano tra l'altro a:
a) promuovere lo sviluppo umano e sociale;
b) conseguire una crescita economica sostenuta;
c) promuovere la sostenibilità, la riqualifica e le migliori pratiche ambientali e la conservazione delle risorse naturali;
d) prevenire e affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici;
e) sostenere politiche e strumenti che favoriscano l'ulteriore integrazione nell'economia mondiale e nel sistema commerciale internazionale;
f) avviare processi conformi alla dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, al programma d'azione di Accra e ad altri impegni internazionali volti a migliorare l'erogazione e l'efficacia degli aiuti.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-10