AccordoTitolo III

Art. 10

Principi generali

In vigore dal 21 giu 2016
Principi generali 1. L'obiettivo principale della cooperazione allo sviluppo è la riduzione della povertà, perseguendo gli obiettivi di sviluppo del millennio nel contesto dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione nell'economia mondiale. Le parti convengono di mantenere un dialogo regolare sulla cooperazione allo sviluppo, in linea con le rispettive priorità e con i settori di reciproco interesse. 2. Le strategie di cooperazione allo sviluppo delle parti mirano tra l'altro a: a) promuovere lo sviluppo umano e sociale; b) conseguire una crescita economica sostenuta; c) promuovere la sostenibilità, la riqualifica e le migliori pratiche ambientali e la conservazione delle risorse naturali; d) prevenire e affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici; e) sostenere politiche e strumenti che favoriscano l'ulteriore integrazione nell'economia mondiale e nel sistema commerciale internazionale; f) avviare processi conformi alla dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, al programma d'azione di Accra e ad altri impegni internazionali volti a migliorare l'erogazione e l'efficacia degli aiuti.
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Principi generali (Art. 10 Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo