Accordo›Titolo II
Art. 8
Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali
In vigore dal 21 giu 2016
Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali
1. Le parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di sedi e organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite e le agenzie, i programmi e gli organismi competenti delle Nazioni Unite, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il trattato di amicizia e di cooperazione e la riunione Asia-Europa (ASEM).
2. Le parti convengono inoltre di promuovere la cooperazione tra gruppi di riflessione, università, organizzazioni non governative e media nei settori contemplati dal presente accordo. Detta cooperazione può comprendere, in particolare, l'organizzazione di programmi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le parti.
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