Accordo›Titolo III
Art. 13
Ambiente
In vigore dal 21 giu 2016
Ambiente
1. Le parti ribadiscono la necessità, ai fini dello sviluppo sostenibile, di un elevato livello di tutela ambientale così come della salvaguardia e della gestione delle risorse naturali e della diversità biologica, comprese le foreste.
2. Le parti mirano a promuovere la ratifica, l'applicazione e l'osservanza degli accordi multilaterali in materia ambientale.
3. Le parti mirano a intensificare la cooperazione sulle questioni ambientali mondiali, in particolare sui cambiamenti climatici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-13