AccordoTitolo III

Art. 13

Ambiente

In vigore dal 21 giu 2016
Ambiente 1. Le parti ribadiscono la necessità, ai fini dello sviluppo sostenibile, di un elevato livello di tutela ambientale così come della salvaguardia e della gestione delle risorse naturali e della diversità biologica, comprese le foreste. 2. Le parti mirano a promuovere la ratifica, l'applicazione e l'osservanza degli accordi multilaterali in materia ambientale. 3. Le parti mirano a intensificare la cooperazione sulle questioni ambientali mondiali, in particolare sui cambiamenti climatici.
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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-13

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Ambiente (Art. 13 Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo