Art. 13 · Ambiente
AccordoTitolo III

Art. 13

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Ambiente

In vigore dal 21 giu 2016
Ambiente 1. Le parti ribadiscono la necessità, ai fini dello sviluppo sostenibile, di un elevato livello di tutela ambientale così come della salvaguardia e della gestione delle risorse naturali e della diversità biologica, comprese le foreste. 2. Le parti mirano a promuovere la ratifica, l'applicazione e l'osservanza degli accordi multilaterali in materia ambientale. 3. Le parti mirano a intensificare la cooperazione sulle questioni ambientali mondiali, in particolare sui cambiamenti climatici.
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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-13