Accordo›Titolo IV
Art. 14
Principi generali
In vigore dal 21 giu 2016
Principi generali
1. Le parti istituiscono un dialogo avente a oggetto gli scambi bilaterali e multilaterali e le questioni connesse al commercio finalizzato a intensificare le relazioni commerciali bilaterali e a migliorare il sistema degli scambi multilaterali.
2. Le parti si impegnano a promuovere per quanto possibile lo sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali reciproci nel reciproco vantaggio. Esse si impegnano a migliorare le condizioni di accesso al mercato adoperandosi per eliminare gli ostacoli agli scambi, in particolare mediante l'abolizione tempestiva delle barriere non tariffarie e l'adozione di misure volte ad aumentare la trasparenza, tenendo conto di quanto realizzato dalle organizzazioni internazionali in questo campo.
3. Riconoscendo che il commercio costituisce un fattore indispensabile per lo sviluppo e che l'assistenza sotto forma di regimi di preferenze commerciali si è rivelata vantaggiosa per i paesi in via di sviluppo, le parti si sforzano di intensificare le consultazioni su tale assistenza, in totale conformità con l'OMC.
4. Le parti si tengono informate sull'evoluzione delle politiche commerciali e delle politiche connesse, quali la politica agricola, la politica di sicurezza alimentare, la politica di tutela dei consumatori e la politica ambientale.
5. Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione al fine di sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse, anche per la soluzione di problemi commerciali, anche nei settori di cui agli articoli da 10 a 27.
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