AccordoTitolo IV

Art. 17

Cooperazione doganale

In vigore dal 21 giu 2016
Cooperazione doganale 1. Le parti si adopereranno con particolare impegno per potenziare la dimensione "sicurezza" del commercio internazionale, anche in merito ai servizi di trasporto, ad assicurare un'applicazione effettiva ed efficiente a livello doganale dei diritti di proprietà intellettuale, garantendo un approccio equilibrato tra l'agevolazione degli scambi e la lotta alle frodi e alle irregolarità. 2. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le parti si dichiarano interessate a valutare la possibilità di concludere in futuro protocolli di cooperazione doganale e di mutua assistenza, nel quadro istituzionale definito dal presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-17

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Cooperazione doganale (Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo