Accordo›Titolo IV
Art. 21
Servizi
In vigore dal 21 giu 2016
Servizi
Le parti avviano un dialogo regolare finalizzato soprattutto allo scambio di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso ai rispettivi mercati, alla promozione dell'accesso alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonché all'espansione degli scambi di servizi tra le due regioni e sui mercati dei paesi terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-21