AccordoTitolo IV

Art. 16

Ostacoli tecnici agli scambi (TBT)

In vigore dal 21 giu 2016
Ostacoli tecnici agli scambi (TBT) Le parti promuovono l'uso delle norme internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle procedure di valutazione della conformità e sulle regolamentazioni tecniche, segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT).
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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-16

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Ostacoli tecnici agli scambi (TBT) (Art. 16 Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo