AccordoTitolo II

Art. 9

Cooperazione regionale e bilaterale

In vigore dal 21 giu 2016
Cooperazione regionale e bilaterale 1. Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione a norma del presente accordo, e ponendo il debito accento sulle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le parti concordano di svolgere le attività pertinenti a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli. Nella scelta del livello adeguato, le parti cercheranno di ottimizzare l'impatto su tutte le parti interessate e di favorirne la massima partecipazione, sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della realizzabilità politica e istituzionale e garantendo coerenza con altre attività che vedono coinvolte l'Unione europea e gli altri partner dell'ASEM. 2. Le parti possono eventualmente decidere di estendere il sostegno finanziario alle attività di cooperazione nei settori contemplati dall'accordo o a esso connessi, conformemente alle rispettive procedure e risorse finanziarie.
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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-9

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Cooperazione regionale e bilaterale (Art. 9 Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo