Accordo›Titolo II
Art. 9
Cooperazione regionale e bilaterale
In vigore dal 21 giu 2016
Cooperazione regionale e bilaterale
1. Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione a norma del presente accordo, e ponendo il debito accento sulle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le parti concordano di svolgere le attività pertinenti a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli. Nella scelta del livello adeguato, le parti cercheranno di ottimizzare l'impatto su tutte le parti interessate e di favorirne la massima partecipazione, sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della realizzabilità politica e istituzionale e garantendo coerenza con altre attività che vedono coinvolte l'Unione europea e gli altri partner dell'ASEM.
2. Le parti possono eventualmente decidere di estendere il sostegno finanziario alle attività di cooperazione nei settori contemplati dall'accordo o a esso connessi, conformemente alle rispettive procedure e risorse finanziarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-9