Accordo›Titolo II
Art. 7
Cooperazione tra la Mongolia e EUE su principi, norme e standard
In vigore dal 21 giu 2016
Cooperazione tra la Mongolia e l'UE su principi, norme e standard
1. Le parti convengono di introdurre in Mongolia i principi, le norme e gli standard comuni europei e di collaborare per promuovere gli scambi di informazioni e di esperienze finalizzati all'introduzione e all'attuazione.
2. Le parti si sforzano di intensificare il dialogo e la cooperazione tra le rispettive autorità sulle questioni attinenti alla standardizzazione che, come convenuto tra le parti, possono includere la creazione di un quadro di cooperazione atto a facilitare gli scambi di esperti, informazioni e competenze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-7