Accordo›Capo 11
Art. 272
Transito
In vigore dal 24 ott 2015
Transito
Le Parti adottano le misure necessarie per agevolare il transito, in conformità al principio della libertà di transito, all'articolo V, paragrafi 2, 4 e 5, del GATT 1994 e all', paragrafi 1 e 3, del trattato sulla Carta dell'energia del 1994, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte.
Storico versioni
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