AccordoCapo 11

Art. 272

Transito

In vigore dal 24 ott 2015
Transito Le Parti adottano le misure necessarie per agevolare il transito, in conformità al principio della libertà di transito, all'articolo V, paragrafi 2, 4 e 5, del GATT 1994 e all', paragrafi 1 e 3, del trattato sulla Carta dell'energia del 1994, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-272

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Transito (Art. 272 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo