Art. 272 · Transito
AccordoCapo 11

Art. 272

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Transito

In vigore dal 24 ott 2015
Transito Le Parti adottano le misure necessarie per agevolare il transito, in conformità al principio della libertà di transito, all'articolo V, paragrafi 2, 4 e 5, del GATT 1994 e all', paragrafi 1 e 3, del trattato sulla Carta dell'energia del 1994, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-272