AccordoCapo 11

Art. 271

Dazi doganali e restrizioni quantitative

In vigore dal 24 ott 2015
Dazi doganali e restrizioni quantitative 1. I dazi doganali e le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente sono vietati tra le Parti in relazione ai prodotti energetici. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale. 2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le restrizioni quantitative o le misure di effetto equivalente giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali restrizioni o misure non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, nè una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-271

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Dazi doganali e restrizioni quantitative (Art. 271 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo