Accordo›Capo 11
Art. 271
Dazi doganali e restrizioni quantitative
In vigore dal 24 ott 2015
Dazi doganali e restrizioni quantitative
1. I dazi doganali e le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente sono vietati tra le Parti in relazione ai prodotti energetici. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le restrizioni quantitative o le misure di effetto equivalente giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali restrizioni o misure non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, nè una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
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