Accordo›Capo 11
Art. 269
Prezzi interni regolamentati
In vigore dal 24 ott 2015
Prezzi interni regolamentati
1. Il prezzo di fornitura del gas e dell'energia elettrica ai consumatori industriali è determinato unicamente dalla domanda e dall'offerta.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti possono, nell'interesse economico generale1, imporre alle imprese un obbligo concernente il prezzo di fornitura del gas e dell'energia elettrica (di seguito "prezzo regolamentato").
3. Le Parti dispongono che quest'obbligo sia chiaramente definito, trasparente, proporzionato, non discriminatorio, verificabile e di durata limitata. Nell'applicare questo obbligo, le Parti garantiscono inoltre ad altre imprese la parità di accesso ai consumatori.
4. Qualora il prezzo di vendita del gas e dell'energia elettrica sul mercato interno sia regolamentato, la Parte interessata provvede a pubblicare il suo metodo di calcolo prima dell'entrata in vigore del prezzo regolamentato.
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 1 L'"interesse economico generale" va inteso nel senso di cui
all' del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, nel senso di cui alla giurisprudenza della parte UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-269