AccordoCapo 11

Art. 269

Prezzi interni regolamentati

In vigore dal 24 ott 2015
Prezzi interni regolamentati 1. Il prezzo di fornitura del gas e dell'energia elettrica ai consumatori industriali è determinato unicamente dalla domanda e dall'offerta. 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti possono, nell'interesse economico generale1, imporre alle imprese un obbligo concernente il prezzo di fornitura del gas e dell'energia elettrica (di seguito "prezzo regolamentato"). 3. Le Parti dispongono che quest'obbligo sia chiaramente definito, trasparente, proporzionato, non discriminatorio, verificabile e di durata limitata. Nell'applicare questo obbligo, le Parti garantiscono inoltre ad altre imprese la parità di accesso ai consumatori. 4. Qualora il prezzo di vendita del gas e dell'energia elettrica sul mercato interno sia regolamentato, la Parte interessata provvede a pubblicare il suo metodo di calcolo prima dell'entrata in vigore del prezzo regolamentato. ---------------  1 L'"interesse economico generale" va inteso nel senso di cui all' del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, nel senso di cui alla giurisprudenza della parte UE.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-269

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Prezzi interni regolamentati (Art. 269 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo