Accordo›Capo 11
Art. 270
Divieto di doppia tariffazione (dual pricing)
In vigore dal 24 ott 2015
Divieto di doppia tariffazione (dual pricing)
1. Fatta salva la possibilità di imporre prezzi interni regolamentati conformemente all', paragrafi 2 e 3, del presente accordo, le Parti e la loro autorità di regolamentazione non adottano nè mantengono in vigore misure che determinino, per i prodotti energetici, un prezzo all'esportazione verso l'altra Parte superiore a quello applicati a tali prodotti ove destinati al consumo interno.
2. La Parte esportatrice, su richiesta dell'altra Parte, fornisce elementi atti a dimostrare che un prezzo diverso applicato allo stesso prodotto energetico venduto sul mercato interno e all'esportazione non deriva da una misura vietata a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-270