AccordoCapo 11

Art. 274

Cooperazione in materia di infrastrutture

In vigore dal 24 ott 2015
Cooperazione in materia di infrastrutture Le Parti si adoperano per agevolare l'uso dell'infrastruttura di trasmissione del gas e degli impianti di stoccaggio del gas e si consultano o si coordinano tra loro, a seconda dei casi, in merito allo sviluppo delle infrastrutture. Le Parti cooperano su temi riguardanti gli scambi di gas naturale, la sostenibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento. Nell'elaborazione dei documenti programmatici riguardanti gli scenari della domanda e dell'offerta, le interconnessioni, le strategie energetiche e i piani di sviluppo delle infrastrutture ciascuna delle Parti tiene conto delle capacità e delle reti energetiche dell'altra Parte ai fini di una maggiore integrazione dei mercati dei prodotti energetici.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-274

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Cooperazione in materia di infrastrutture (Art. 274 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo