Accordo›Capo 11
Art. 276
Interruzione
In vigore dal 24 ott 2015
Interruzione
1. Ciascuna delle Parti dispone che i gestori dei sistemi di trasmissione adottino le misure necessarie per:
a) ridurre al minimo il rischio di interruzione, riduzione o blocco accidentale del transito e del trasporto;
b) ripristinare rapidamente il normale funzionamento del transito o del trasporto che abbia subito un'interruzione, una riduzione o un blocco accidentale.
2. Una Parte nel cui territorio transitano o sono trasportati prodotti energetici - in caso di controversia su qualsiasi questione che coinvolga le Parti o uno o più soggetti sottoposti al controllo o alla giurisdizione di una delle Parti - non interrompe o limita, nè consente ai soggetti sottoposti al suo controllo o alla sua giurisdizione, imprese commerciali di Stato comprese, di interrompere o ridurre il transito o il trasporto in atto di prodotti energetici nè impone ai soggetti sottoposti alla sua giurisdizione di interrompere o limitare tale transito o trasporto, salvo se ciò sia specificamente previsto in un contratto o altro accordo che disciplina tale transito o trasporto, prima della conclusione della procedura di risoluzione delle controversie prevista dal contratto applicabile.
3. Le Parti convengono che una Parte non è ritenuta responsabile dell'interruzione o della riduzione di cui al presente articolo qualora essa sia nell'impossibilità di fornire, far transitare o trasportare i prodotti energetici a seguito di azioni imputabili a un paese terzo o a un soggetto sottoposto al controllo o alla giurisdizione di un paese terzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-276