AccordoCapo 11

Art. 276

Interruzione

In vigore dal 24 ott 2015
Interruzione 1. Ciascuna delle Parti dispone che i gestori dei sistemi di trasmissione adottino le misure necessarie per: a) ridurre al minimo il rischio di interruzione, riduzione o blocco accidentale del transito e del trasporto; b) ripristinare rapidamente il normale funzionamento del transito o del trasporto che abbia subito un'interruzione, una riduzione o un blocco accidentale. 2. Una Parte nel cui territorio transitano o sono trasportati prodotti energetici - in caso di controversia su qualsiasi questione che coinvolga le Parti o uno o più soggetti sottoposti al controllo o alla giurisdizione di una delle Parti - non interrompe o limita, nè consente ai soggetti sottoposti al suo controllo o alla sua giurisdizione, imprese commerciali di Stato comprese, di interrompere o ridurre il transito o il trasporto in atto di prodotti energetici nè impone ai soggetti sottoposti alla sua giurisdizione di interrompere o limitare tale transito o trasporto, salvo se ciò sia specificamente previsto in un contratto o altro accordo che disciplina tale transito o trasporto, prima della conclusione della procedura di risoluzione delle controversie prevista dal contratto applicabile. 3. Le Parti convengono che una Parte non è ritenuta responsabile dell'interruzione o della riduzione di cui al presente articolo qualora essa sia nell'impossibilità di fornire, far transitare o trasportare i prodotti energetici a seguito di azioni imputabili a un paese terzo o a un soggetto sottoposto al controllo o alla giurisdizione di un paese terzo.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-276

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