AccordoCapo 11

Art. 280

Licenze e condizioni del loro rilascio

In vigore dal 24 ott 2015
Licenze e condizioni del loro rilascio 1. Le Parti adottano le disposizioni necessarie affinché le licenze in base alle quali un soggetto è autorizzato a esercitare, per proprio conto e a proprio rischio, il diritto di prospezione, ricerca o coltivazione di idrocarburi in un'area geografica siano rilasciate in esito a un procedimento pubblico e invitano mediante un avviso i potenziali interessati a presentare domanda. 2. L'avviso specifica il tipo di licenza, l'area geografica o la parte di area geografica interessata, nonché la data proposta o il termine ultimo per il rilascio della licenza. 3. Gli del presente accordo si applicano alle condizioni e alla procedura di rilascio di una licenza.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-280

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Licenze e condizioni del loro rilascio (Art. 280 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo