AccordoCapo 12

Art. 285

Procedimenti amministrativi

In vigore dal 24 ott 2015
Procedimenti amministrativi Ciascuna Parte amministra tutte le misure di applicazione generale di cui all' del presente accordo in modo coerente, imparziale e ragionevole. A tal fine, ciascuna Parte, nell'applicare tali misure a particolari persone, merci, servizi o stabilimenti dell'altra Parte in casi specifici: a) si adopera per comunicare, con un preavviso ragionevole e secondo le sue procedure, l'apertura di un procedimento alle persone interessate dell'altra Parte direttamente coinvolte, con informazioni sulla natura del procedimento, l'indicazione della base giuridica che autorizza l'apertura del procedimento e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia; b) accorda alle persone interessate una ragionevole possibilità di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di ogni misura amministrativa definitiva, sempre che i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano; c) provvede a che le sue procedure siano fondate sulla sua legislazione interna e siano ad essa conformi.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-285

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Procedimenti amministrativi (Art. 285 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo