Art. 285 · Procedimenti amministrativi
AccordoCapo 12

Art. 285

367 / 488

Procedimenti amministrativi

In vigore dal 24 ott 2015
Procedimenti amministrativi Ciascuna Parte amministra tutte le misure di applicazione generale di cui all' del presente accordo in modo coerente, imparziale e ragionevole. A tal fine, ciascuna Parte, nell'applicare tali misure a particolari persone, merci, servizi o stabilimenti dell'altra Parte in casi specifici: a) si adopera per comunicare, con un preavviso ragionevole e secondo le sue procedure, l'apertura di un procedimento alle persone interessate dell'altra Parte direttamente coinvolte, con informazioni sulla natura del procedimento, l'indicazione della base giuridica che autorizza l'apertura del procedimento e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia; b) accorda alle persone interessate una ragionevole possibilità di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di ogni misura amministrativa definitiva, sempre che i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano; c) provvede a che le sue procedure siano fondate sulla sua legislazione interna e siano ad essa conformi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-285