Accordo›Capo 12
Art. 285
367 / 488Procedimenti amministrativi
In vigore dal 24 ott 2015
Procedimenti amministrativi
Ciascuna Parte amministra tutte le misure di applicazione generale di cui all' del presente accordo in modo coerente, imparziale e ragionevole. A tal fine, ciascuna Parte, nell'applicare tali misure a particolari persone, merci, servizi o stabilimenti dell'altra Parte in casi specifici:
a) si adopera per comunicare, con un preavviso ragionevole e secondo le sue procedure, l'apertura di un procedimento alle persone interessate dell'altra Parte direttamente coinvolte, con informazioni sulla natura del procedimento, l'indicazione della base giuridica che autorizza l'apertura del procedimento e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia;
b) accorda alle persone interessate una ragionevole possibilità di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di ogni misura amministrativa definitiva, sempre che i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano;
c) provvede a che le sue procedure siano fondate sulla sua legislazione interna e siano ad essa conformi.
Storico versioni
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