Accordo›Capo 12
Art. 283
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In vigore dal 24 ott 2015
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1. Ciascuna delle Parti provvede affinché le misure di applicazione generale:
a) siano sollecitamente pubblicate o comunque rese accessibili alle persone interessate, in modo non discriminatorio, attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile elettronico, in modo da permettere alle persone interessate e all'altra Parte di prenderne conoscenza;
b) contengano una spiegazione dell'obiettivo e della loro motivazione;
c) prevedano un tempo sufficiente tra la loro pubblicazione e la loro entrata in vigore, salvo nel caso in cui ciò non sia possibile a causa di un'emergenza.
2. Ciascuna delle Parti:
a) si adopera per pubblicare preventivamente ogni proposta di misura di applicazione generale che essa intende adottare o modificare, con una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della proposta;
b) offre alle persone interessate ragionevoli possibilità di presentare osservazioni sulle misure proposte, prevedendo in particolare un tempo sufficiente per l'uso di tali possibilità;
c) si sforza di tenere conto delle osservazioni ricevute dalle persone interessate in merito alle misure proposte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-283