AccordoCapo 12

Art. 283

Pubblicità

In vigore dal 24 ott 2015
Pubblicità 1. Ciascuna delle Parti provvede affinché le misure di applicazione generale: a) siano sollecitamente pubblicate o comunque rese accessibili alle persone interessate, in modo non discriminatorio, attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile elettronico, in modo da permettere alle persone interessate e all'altra Parte di prenderne conoscenza; b) contengano una spiegazione dell'obiettivo e della loro motivazione; c) prevedano un tempo sufficiente tra la loro pubblicazione e la loro entrata in vigore, salvo nel caso in cui ciò non sia possibile a causa di un'emergenza. 2. Ciascuna delle Parti: a) si adopera per pubblicare preventivamente ogni proposta di misura di applicazione generale che essa intende adottare o modificare, con una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della proposta; b) offre alle persone interessate ragionevoli possibilità di presentare osservazioni sulle misure proposte, prevedendo in particolare un tempo sufficiente per l'uso di tali possibilità; c) si sforza di tenere conto delle osservazioni ricevute dalle persone interessate in merito alle misure proposte.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-283

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Pubblicità (Art. 283 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo